forex trading logo

Visite

010790
Home Statuti
Statuti PDF Stampa E-mail

 

STATUTO


DEL


JUDO CLUB MOESA

 



 

NORME GENERALI


Art. 1

Il Judo Club Moesa (in seguito denominato JCM) fondato nel 1970 ha il seguente statuto:

Art. 2

Il JCM si prefigge di divulgare e mantenere vivo lo sport e l'etica del judo.

Art. 3

La sede del JCM è a Roveredo alla "Cioldina".

Art. 4

Il JCM è apolitico e aconfessionale.


SOCI


Art. 5

Sono soci del JCM:

a. attivi: coloro che praticano il judo, di ambo i sessi. Questi si dividono in:
elite, coloro che hanno compiuto i 21 anni
juniori,
cadetti,
scolari,

b. i membri del comitato;

c. i sostenitori, coloro che appoggiano finanziariamente o materialmente il JCM;

d. onorari, quelle persone che hanno reso speciali e importanti servigi al

JCM o allo sport del judo.

Art. 6

Le iscrizioni vengono fatte durante tutto l'anno. Le domande di ammissione, redatte sull'apposito formulario, dovranno essere firmate dal candidato o dall'eventuale rappresentante legale e controfirmate dal presidente. Per l'ammissione di minorenni è necessario il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci.

Art. 7

Le quote sociali devono essere pagate entro 30 giorni dal loro ricevimento.

Art. 8

La qualità di socio si perde:

a. per dimissioni presentate per iscritto al comitato, ritenuto l'obbligo di pagare il contributo sociale per l'anno in corso.

b. per espulsione, decisa dal comitato, se il judoka è venuto meno ai suoi doveri verso la società; resta riservato il diritto di ricorso all'assemblea generale, da presentare entro 15 giorni dalla data dell'intimazione.

Art. 9

Pubblicazioni propagandistiche o partecipazioni a manifestazioni a nome del JCM devono essere autorizzate dal comitato.


SANZIONI


Art. 10

Le sanzioni inflitte da istanze superiori al JCM per causa di un socio, saranno addossate al colpevole.


ORGANIZZAZIONE


Art. 11

Gli organi del JCM sono:

a. l'assemblea generale,

b. il comitato,

c. la commissione di revisione dei conti,

d. la commissione tecnica.

Art. 12

L’assemblea generale ordinaria si riunisce 1 volta all’anno, entro il 31 maggio di ogni anno.

Art. 13

All'assemblea generale spetta:

a. approvare il rapporto del comitato, i conti annuali ed il rapporto di revisione,

b. nominare il presidente, i membri del comitato ed i revisori,

c. nominare i soci‑onorari su proposta del comitato,

d. decidere sui ricorsi delle espulsioni,

e. determinare l'ammontare della tassa sociale,

f. revisare lo statuto e decidere lo scioglimento della società.

Art. 14

L'assemblea generale è convocata mediante preavviso scritto di almeno otto giorni ai soci attivi, con l'indicazione dell'ordine del giorno e tramite la stampa per i sostenitori e simpatizzanti.

Art. 15

Assemblee straordinarie possono essere convocate in tempo per decisione del comitato, o quando almeno un quinto dei soci ne faccia richiesta.

Art. 16

L'assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti. Nessuna reclamazione di un socio assente sarà ammessa.

Art. 17

Il comitato e ogni socio attivo presente ha il diritto di voto, eccezion fatta per i minori di 16 anni, per questi ha il diritto di voto un rappresentante legale. L'assemblea decide a maggioranza assoluta. Le votazioni si fanno per alzata di mano.


Art. 18

Il comitato è composto da presidente, vicepresidente, segretario, cassiere, e almeno un altro membro.

Art. 19

Al comitato spetta:

a. eseguire le decisioni dell'assemblea,

b. assicurare il proseguimento degli scopi sociali,

c. allestire i conti annuali ed i preventivi,

d. ammettere i soci,

e. proporre la nomina dei soci onorari,

f. proporre all'assemblea generale l'importo della tassa sociale,

g. far rispettare lo statuto ed il regolamento del dojo,

h. costituirsi,

i. nominare i membri delle commissioni ritenute necessarie,

h. gestire il dojo di proprietà del JCM,

e. la decisione di espulsione di soci.

Art. 20

Alla commissione tecnica spetta:

a.) organizzare incontri di campionato o tra squadre per allenamento,

b.) proporre al comitato eventuali trasferte o l'assunzione di allenatori,

c.) decidere circa il passaggio di cintura,

d.) formare la squadra di combattimento,

e.) sbrigare la corrispondenza attinente la parte tecnica.

Art 21

I membri del comitato ed i revisori restano in carica due anni e sono rieleggibili. I membri del comitato che venissero eletti ad una assemblea straordinaria resteranno in carica fino alla scadenza del mandato in corso.

Art. 22

La commissione di revisione dei conti è composta da due membri. La stessa ha il diritto di esaminare in ogni tempo i registri sociali. Provvede all'esame dei conti annuali prima dell'assemblea generale ordinaria cui presenterà rapporto scritto.

Art. 23

Vincola il JCM la firma del presidente o del vice‑presidente con quella del segretario o del cassiere. Per il disbrigo della normale corrispondenza è sufficiente la firma di un membro del comitato.

Art. 24

Le dimissioni da una carica all'interno del JCM, per motivi validi, possono essere presentate in qualsiasi momento. Ci si attende però che il dimissionario tenga in dovuta considerazione il fatto che le diverse attività del club non abbiano a risentirne.


FINANZIAMENTO


Art. 25

Il JCM dispone dei seguenti mezzi finanziari:

a. contributi annuali dei soci,

b. donazioni, sponsorizzazioni, sussidi,

c. benefici delle attività varie organizzate dal club.

Art. 26

I membri delegati ufficialmente a rappresentare il club saranno indennizzati. L'ammontare dell'indennizzo sarà deciso dal comitato.

Art. 27

Gli allenatori saranno pagati in base a contratti separati.

Art. 28

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale e non rispondono personalmente degli obblighi del JCM.

Art. 29

Il JCM non assume nessuna responsabilità per incidenti o danni che potessero capitare a persone, cose o animali, in occasione di riunioni o manifestazioni da esso organizzate.

Art. 30

I conti saranno chiusi entro il 31 dicembre di ogni anno.


ASSICURAZIONI


Art. 31

Ogni membro attivo deve assicurarsi personalmente ed obbligatoriamente presso una compagnia svizzera di assicurazioni che comprenda o assicuri la pratica dello sport del judo.

Art. 32

Ogni membro è tenuto al rispetto del regolamento interno.


ISTANZE SUPERIORI


Art. 33

Il club riconosce la Federazione Svizzera di Judo e le altre istanze superiori amministrative.


DISPOSIZIONI FINALI


Art. 34

Lo scioglimento del JCM può essere deciso solo dall'assemblea generale, alla quale sia presente la maggioranza assoluta dei suoi soci. Per la validità delle decisioni è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti.

Art. 35

La revisione dello statuto prevista nell'ordine del giorno, richiede la maggioranza dei soci presenti.

Art. 36

Per quanto non contemplato nel presente statuto, fanno parte le disposizioni degli Art. 60 e conseguenti del CCS.

Art. 37

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea ordinaria del 6 marzo 2002 e sostituisce quello approvato dall'assemblea Ordinaria (Straordinaria) del 26.03.1994. Il presente statuto entra in vigore immediatamente.

 

Ultimo aggiornamento Giovedì 19 Novembre 2009 16:30
 

Ultime notizie

I più letti


Powered by Joomla!. Designed by: Free Joomla 1.5 Theme, perl hosting. Valid XHTML and CSS.